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Normativa venatoria

Tesserino venatorio regionale

Per esercitare l'attività venatoria, oltre alla licenza di porto di fucile per uso caccia (art. 42 TULPS — vedi la guida su Diritto delle Armi), è obbligatorio il tesserino venatorio regionale, rilasciato dalla regione di residenza, che indica le norme del calendario venatorio regionale e gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) dove è consentita l'attività.

Requisiti tipici

Rinnovo

Il tesserino ha validità di una stagione venatoria; va restituito entro la data indicata dalla regione (tipicamente marzo dell'anno successivo). Le procedure variano da regione a regione — alcune offrono il tesserino digitale tramite app.

Sanzioni

La violazione degli obblighi legati al tesserino è sanzionata in via amministrativa, indicativamente tra 77 e 464 euro.

Affidabilità: alta per l'obbligo e il riferimento normativo (Art. 12, Legge 11 febbraio 1992, n. 157), media per i dettagli procedurali regionali che variano da regione a regione.
Verificato da: Redazione iltiratore.eu — Ultima verifica normativa: 13/09/2026 — Fonti: normativa vigente e fonti istituzionali ufficiali. Contenuto riconfermato da Franco Filosa il 13/09/2026, nessuna modifica normativa intervenuta.
Viaggi e territorio

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