Territorio
Italia
Materia
Ricarica munizioni
Riferimento normativo
Art. 97, Regolamento di esecuzione TULPS (R.D. 6 maggio 1940, n. 635)
Data di verifica
13/09/2026
Sintesi
La ricarica domestica di munizioni per uso personale è lecita senza necessità di licenze speciali, tramite l'acquisto libero — con titolo di polizia valido (nulla osta o porto d'armi) — di polvere da sparo, bossoli, inneschi e proiettili. Il limite di detenzione è di 5 kg di polvere da sparo (nel computo rientra anche quella già contenuta nelle cartucce caricate detenute), oltre ai normali limiti di detenzione delle cartucce (200 per arma corta, 1.500 per fucile da caccia). Superata la soglia di 5 kg di polvere serve una licenza di deposito.
Nota
Se la ricarica non è per uso personale ma per farne commercio, si configura "fabbricazione" di munizioni, che richiede una licenza del prefetto — un regime diverso da quello qui descritto, a complemento del Database Ricariche del portale. Contenuto fornito da Franco Filosa (redattore del sito) il 13/09/2026, verificato contro la fonte primaria citata.
ⓘ Contenuto redatto sulla base di fonti pubbliche indicate sopra, non da una consulenza legale diretta. Per una decisione che ti riguarda, verifica sempre il testo consolidato su Normattiva o rivolgiti a un avvocato/consulente abilitato in materia di armi.